Whistleblowing

Procedura per la gestione della tutela delle persone che segnalano illeciti
denominata Whistleblowing ai sensi del D. Lgs 24/2023

PREMESSA
L’istituto del “Whistleblowing” è riconosciuto come strumento utile all’emersione delle condotte illecite: il
termine inglese indica l’azione di “soffiare il fischietto” ed è quindi assimilato al concetto di segnalazione. In
senso più̀ ampio, si intende per whistleblowing l’insieme delle attività̀ di regolamentazione delle procedure
volte a proteggere e tutelare la persona che segnala (whistleblower /segnalante) eventuali condotte che ritiene
illecite.

COSA SI PUÒ SEGNALARE
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica
o dell’ente privato e che consistono in:
• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
• condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di
organizzazione e gestione ivi previsti;
• illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai
seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e
del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela
dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e
benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e
protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

I SOGGETTI SEGNALANTI AI QUALI SI APPLICA LA TUTELA
Possono effettuare la segnalazione di un illecito o di una irregolarità avvenuta nell’ambito del proprio contesto
lavorativo ed essere di conseguenza destinatari/rie delle tutele previste dalla norma:
• – i/le dipendenti o i/le collaboratori/trici, a qualsiasi titolo;
• – i lavoratori/le lavoratrici in somministrazione;
• – i lavoratori e le lavoratrici di imprese fornitrici di servizi, forniture e lavori;
• – i lavoratori/le lavoratrici autonomi, i/le liberi/e professionisti/e, i/le consulenti;
• – i/le volontari/rie e i/le tirocinanti, retribuiti/e e non;
• – i/le soci/e e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, viglianza.

LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI
Ferma restando la possibilità di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, le segnalazioni possono essere
effettuate tramite i seguenti canali, ricorrendone i presupposti.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
Le segnalazioni possono essere effettuate tramite mail al responsabile segnalazione illeciti al seguente
indirizzo web: www.tantintenti.org
La segnalazione avviene compilando in forma anonima il form Microsoft 365 presente sulla pagina web del
sito aziendale.
Cliccando invia, il form viene inoltrato ed archiviato in una cartella dedicata a cui ha accesso unicamente il
Responsabile del Trattamento della Segnalazione (RdTS).
In maniera automatica ed anonima, il sistema avvisa il segnalante dell’avvenuto deposito e dell’avvio del
trattamento.
In maniera automatica ed anonima, il sistema recapita un avviso di avvenuto deposito della segnalazione al
RdTS e ad un componente dell’Organismo di Controllo esterno dell’Azienda.
Le segnalazioni di condotte illecite sono trattate esclusivamente dal RdTS
Ricevuta la segnalazione, il RdTS, nel rispetto della riservatezza e del principio di imparzialità, nell’interesse
generale e di tutte le parti coinvolte, cura, l’istruttoria e valuta oggettivamente i fatti.
E’ nelle sue facoltà compiere ogni attività ritenuta opportuna, chiedere chiarimenti se strettamente necessari,
mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e di eventuali altri soggetti (anche indicati dal
segnalante), che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati; può avvalersi di collaboratori/consulenti a
supporto, che sono soggetti agli stessi medesimi vincoli di riservatezza, ai quali trasmette gli esiti delle verifiche
eventualmente condotte ed eventualmente estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione qualora la
trasmissione integrale del contenuto possa determinare un rischio per la riservatezza della persona
segnalante.
Il RdTS fornisce riscontro alla segnalazione entro i termini previsti.
Il segnalante all’atto della compilazione può indicare un account di posta elettronica anonimo al quale essere
aggiornato sugli esiti: in tal caso sarà comunicato l’esito finale del procedimento che può consistere
nell’archiviazione, ove al termine dell’istruttoria la segnalazione non abbia trovato riscontro, o nella
trasmissione alle autorità giudiziarie o contabili competenti o in un provvedimento adottato nei confronti di
chi ha compiuto l’illecito dall’area aziendale preposta.
Qualora emerga una situazione di conflitto di interessi il RdTS è tenuto ad informare l’organo di indirizzo
politico che provvederà ad individuare il soggetto cui affidare l’istruttoria.
Qualora si renda necessario trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziaria o contabile, l’Ente è tenuto a
dare evidenza del fatto che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto cui spetta la tutela del
“Whistleblower”. Qualora l’identità del segnalante venga successivamente richiesta dall’Autorità giudiziaria o
contabile, il responsabile vi provvede previa notifica, anche preventiva, a chi ha segnalato.
Qualora il segnalante per motivi di cui al punto successivo, abbia il dubbio che la segnalazione possa non
trovare riscontro può utilizzare il canale di segnalazione esterna.

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA
È possibile utilizzare il canale di segnalazione esterna dell’ANAC qualora:
• il canale interno obbligatorio non dovesse essere attivo;
• se attivo non risulti conforme alle previsioni dettate dal legislatore;
• la segnalazione interna effettuata utilizzando il canale dedicato non ha avuto seguito;
• chi segnala ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non verrebbe dato seguito o
potrebbe essere foriera di ritorsioni;
• la violazione che si intende segnalare costituisce un pericolo imminente o palese al pubblico
interesse.
Per segnalare direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) occorre utilizzare l’apposita
piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/

MISURE DI PROTEZIONE
Chi segnala è destinatario di diverse misure quali:
• la tutela della riservatezza;
• la tutela da eventuali ritorsioni;
• le limitazioni della responsabilità;
• l’invalidità di eventuali rinunce alle tutele o transazioni.

LE MISURE DI SOSTEGNO
La persona che ritenga di aver bisogno di un sostegno quale sono informazioni, assistenza e consulenze a titolo
gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative
nazionali e da quelle dell’Unione Europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni
di accesso al patrocinio a spese dello Stato, può rivolgersi ad uno degli Enti del Terzo settore iscritti/e in
specifico elenco pubblicato sul sito ANAC che offrono tali attività e che hanno stipulato convenzioni con
l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
i dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in
conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR)
e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.